IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l'art. 116 della Costituzione; PROMULGA la seguente legge costituzionale, approvata dalla Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948; Art. 1. La Valle d'Aosta e' costituita in Regione autonoma, fornita di personalita' giuridica, entro l'unita' politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto. Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data della entrata in vigore della presente legge. La Regione ha per capoluogo Aosta.